Si tratterà il tema esaminando un caso concreto e partendo da questo si esplicheranno le complesse problematiche collegate. L’associazione di volontariato in esame si occupa in via istituzionale del trasporto di malati e feriti.
La stessa associazione si occupa, da sempre ed in convenzione con più aziende ospedaliere pubbliche, della stessa attività per la quale riceve un compenso, fissato legislativamente dalla Regione, che ha lo scopo di compensare l’associazione delle spese sostenute per la raccolta (personale, macchinari, materiale sanitario etc.).
Detti ricavi, non sono mai stati assoggettati ad imposizione diretta, in quanto considerati derivanti da attività direttamente connesse agli scopi istituzionali (l’associazione è iscritta al registro del volontariato e riveste la qualifica di Onlus di diritto).
Ora, alla luce delle novità introdotte dal DL 185/2008, dal momento che l’attività in convenzione non mi sembra rientri tra quelle c.d. marginali, l’associazione può perdere la qualifica di Onlus e, quindi, assoggettare ad imposizione i proventi da convenzione con contestuale perdita dell’esenzione Irap prevista nella Regione di riferimento. Si precisa inoltre che l’associazione ha partita IVA, opera in regime di contabilità ordinaria e fiscalmente non ha aderito ad alcun regime di tassazione particolare.
Questo il caso in essere trattato nel contributo.
Vengono sviscerate le varie problematiche presenti nel quesito in modo da fornire un corretto inquadramento del problema e viene fornita interpretazione a fine paragrafo con risposta con riferimento alla singola parte del quesito specifico. L’esamina è complessa e va seguita attentamente perché presenta l’incrocio di normative di natura civilistica, speciale e tributaria.